Art. 4
4 / 11Ministero dei lavori pubblici
In vigore dal 13 set 1977
Presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi:
a) la "Direzione generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie".
Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale o alle province autonome di Trento e Bolzano sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata". Le funzioni attribuite all'ispettorato circolazione e traffico e quelle attribuite all'ispettorato nuove costruzioni ferroviarie sono esercitate dai predetti ispettorati che vengono trasferiti presso la "Direzione generale dell'urbanistica" alla quale è parimenti trasferita la divisione "nuove costruzioni ferroviarie". La divisione "viabilità ordinaria" è soppressa;
b) la "Direzione generale delle opere igieniche".
Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, salvo quelle concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento e quelle relative al piano regolatore degli acquedotti che sono esercitate dalla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, pressò la quale è trasferita la divisione piano regolatore generale degli acquedotti.
La "divisione edilizia ospedaliera" è soppressa;
c) la "Direzione generale dei servizi speciali".
Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata", salvo quelle concernenti i pronti interventi sui corsi di acqua che sono esercitate dalla "Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici".
La divisione "costruzione edifici di culto" è trasferita alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata.
La divisione "consolidamento e trasferimento abitati" e quella "gestione stralcio alloggi economici e popolari" sono soppresse;
d) l'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia. Le funzioni del predetto ispettorato non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, presso la quale è trasferita la divisione amministrativa;
e) la divisione "affari legislativi e generali relativi alla utilizzazione delle acque pubbliche e dei bacini imbriferi e montani", presso la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
il primo ufficio tecnico presso la Direzione generale dell'urbanistica;
l'ufficio tecnico presso la Direzione generale dei servizi speciali.
Le Direzioni generali dell'urbanistica e dell'edilizia statale e sovvenzionata, con le nuove attribuzioni, assumono rispettivamente la denominazione di Direzione generale del coordinamento territoriale e Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;617#art-4