Art. 6
Ministero dei trasporti
In vigore dal 13 set 1977
Presso il Ministero dei trasporti, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono soppresse:
a) la direzione centrale dei trasporti terrestri ed impianti fissi;
b) la divisione autotrasporti interni di persone.
Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;617#art-6