Art. 8
Ministero della sanità
In vigore dal 13 set 1977
Presso il Ministero della sanità:
a) sono soppresse le divisioni V, VI e VII della Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
b) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale e la Direzione generale degli ospedali sono fuse in un'unica direzione generale che assume la denominazione di "Direzione generale dei servizi sanitari e sociali";
c) le attuali nove divisioni della Direzione generale dei servizi veterinari sono ridotte a quattro mediante la fusione delle seguenti divisioni:
1) divisioni I e II;
2) divisioni V, VI e VIII;
3) divisioni III e IV;
4) divisioni VII e IX.
Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;617#art-8