Art. 9
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
In vigore dal 13 set 1977
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono soppresse:
1) la Direzione generale dell'artigianato e piccola industria;
2) nell'ambito della Direzione generale della produzione industriale, la divisione consorzi industriali;
3) nell'ambito della Direzione generale delle miniere, la divisione acque minerali e termali, cave e torbiere.
Al riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli uffici predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;617#art-9