Titolo V

Art. 79

Materia del trasferimento

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all' nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-79

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Art. 79 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Materia del trasferimento | Portale Normativo