Capo VIII

Art. 77

Funzioni delegate

In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA; c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-77

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Art. 77 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Funzioni delegate | Portale Normativo