Capo VIII
Art. 76
Assistenza agli utenti di motori agricoli
In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-76