Capo VIII

Art. 76

Assistenza agli utenti di motori agricoli

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-76

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Art. 76 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Assistenza agli utenti di motori agricoli | Portale Normativo