Art. 76 · Assistenza agli utenti di motori agricoli
Capo VIII

Art. 76

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Assistenza agli utenti di motori agricoli

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-76