Capo VIII

Art. 75

Incremento ippico

In vigore dal 13 set 1977
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-75

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Art. 75 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Incremento ippico | Portale Normativo