Art. 79 · Materia del trasferimento
Titolo V

Art. 79

105 / 137

Materia del trasferimento

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all' nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-79