Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 40

Corsi di integrazione

In vigore dal 16 ott 1977
I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell', comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto non provvisti del prescritto titolo di studio hanno la durata di sei mesi. Alla frequenza di tali corsi sono ammessi gli impiegati della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo od equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e con le modalità di cui all', commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. I corsi di integrazione possono essere effettuati presso le sedi della Scuola ovvero, previa autorizzazione del comitato direttivo, presso le amministrazioni interessate; il programma degli insegnamenti è approvato dal comitato stesso in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate. I corsi hanno carattere di integrazione delle conoscenze teoriche dei frequentatori e di aggiornamento professionale e vengono svolti con il metodo attivo in modo da favorire, attraverso ricerche di gruppo o seminari, una loro effettiva partecipazione. Alla fine del corso i frequentatori sostengono un esame per il giudizio di idoneità. La commissione giudicatrice, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale, ed è composta da due docenti della Scuola superiore e da due funzionari, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, della stessa amministrazione alla quale appartengono i frequentatori del corso. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia. Il risultato del corso costituisce elemento di valutazione ai soli fini previsti dall', comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-40

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Art. 40 Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. — Corsi di integrazione | Portale Normativo