Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 36
Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi amministrativi
In vigore dal 16 ott 1977
I corsi di formazione per i funzionari delle carriere direttive amministrative, che provengono dai concorsi ordinari, hanno la durata di sei mesi e possono essere effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero, quando esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, presso gli istituti o scuole per il personale istituiti dalle singole amministrazioni ed autorizzati con provvedimento legislativo ad esercitare attività didattiche.
I programmi dei corsi di formazione, oltre allo studio dei problemi comuni alle varie amministrazioni, debbono riguardare i problemi maggiormente interessanti le amministrazioni di appartenenza. Sono da prevedersi, altresì, eventuali indirizzi relativi ad integrazione teorica delle conoscenze ritenute necessarie nonché lo studio di una lingua straniera.
Il comitato direttivo su proposta del comitato didattico e tenuto conto delle eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, stabilisce le materie di insegnamento.
Durante il corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione, singola o di gruppo, su di un argomento teoricopratico approfondito sotto la guida di un docente.
La relazione deve formare oggetto di discussione nel colloquio finale. Le relazioni possono essere pubblicate a cura della Scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-36