Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 38
Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi tecnici
In vigore dal 16 ott 1977
I corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive tecniche, provenienti dai concorsi ordinari, vengono effettuati presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma dell' del presente regolamento ovvero presso università, enti o istituti culturali.
L'organizzazione dei suddetti corsi, di durata semestrale, i programmi di insegnamento, nonché le prove di esame, sono stabiliti dal comitato direttivo della Scuola superiore in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.
Tali corsi debbono curare in particolare l'inserimento dei tecnici nei vari settori di amministrazione ai quali sono destinati ed hanno carattere prevalentemente pratico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-38