Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 37

Esami di fine corso

In vigore dal 16 ott 1977
I partecipanti ai corsi di formazione effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma del precedente articolo, sono chiamati a sostenere, al termine del corso, un colloquio sulla relazione e sull'attività svolta, nonché sulle materie oggetto di insegnamento tra le quali è compresa una lingua straniera. La commissione di esame, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva amministrativa avente qualifica di dirigente generale, di regola docente della Scuola, ed è composta da quattro membri anche essi docenti della Scuola, di cui almeno uno stabile. Qualora si tratti di corsi istituiti presso istituti o scuole per il personale, la commissione è costituita dal presidente come sopra indicato, da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da due docenti degli istituti o scuole di cui trattasi. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Scuola. La commissione è integrata da insegnanti di lingue straniere designati dal comitato didattico. Nella valutazione di ciascun partecipante al corso la commissione deve tener conto dell'attività svolta durante il corso, del risultato delle prove scritte e della preparazione dimostrata in sede di colloquio conclusivo. Qualora il numero dei partecipanti sia superiore a duecento si applicano le disposizioni del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-37

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Art. 37 Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. — Esami di fine corso | Portale Normativo