Art. 8

In vigore dal 15 giu 1977
Nell'ambito della potestà di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati. I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell' della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall' della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
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