Art. 3

In vigore dal 15 giu 1977
Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente , qualora svolgano attività di distribuzione di energia elettrica hanno il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;235#art-3

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