Art. 5
In vigore dal 25 dic 1999
L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII,...;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII,....
L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diverso accordo tra, le parti, l'indennizzo di cui al primo comma è corrisposto in dieci anni, in venti semestralità uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del presidente della giunta provinciale territorialmente competente. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo è corrisposto l'interesse del 7,50% in ragione di anno.
A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all', resa esecutiva ai sensi dell', o degli enti e delle società di cui all', gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 11 novembre 1999, n.463, ha disposto (con l'art.16) che al terzo comma le parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;235#art-5