Art. 6

In vigore dal 25 dic 1999
In tutti i casi in cui le imprese di cui all', n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all' o di un'azienda speciale o di una società di enti locali. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri di cui all', primo comma, lettera b) Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del beneficiario del trasferimento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;235#art-6

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