Art. 7
In vigore dal 15 giu 1977
L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-26;235#art-7