Titolo II
Art. 27
In vigore dal 25 giu 1982
La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalità previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli della legge 3 aprile 1979 n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.
Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-27