Titolo II

Art. 28

In vigore dal 4 nov 1997
Salvo quanto disposto nei seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP. I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22 nonché 24 allegate al presente decreto.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-28

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