Titolo II

Art. 31

In vigore dal 4 nov 1997
Fermo restando anche nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP il disposto di cui al secondo comma del precedente , i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti istituti.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-31

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