Titolo II

Art. 26

In vigore dal 13 set 1996
Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all' Le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico id economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato 5 delle amministrazioni con ordinamento autonomo. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell' si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all' del presente decreto. Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano. Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.

Note all'articolo

  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 24 marzo 1994, n. 95 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1994, n. 14), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-26

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