Titolo II
Art. 22
In vigore dal 4 feb 1999
1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso è nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
2. Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.
3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.
4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-22