Titolo II

Art. 20

In vigore dal 23 giu 2023
Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo