Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 9
In vigore dal 16 feb 1976
Le sovvenzioni di cui al n. 2) dell' possono essere concesse:
1) nei casi di malattia o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni dell'iscritto al fondo, del coniuge o dei figli a carico;
2) nei casi di gravi malattie o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni di comprovata gravità dei genitori o dei fratelli e sorelle che siano a carico dell'iscritto;
3) nei casi di decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli che erano a carico dell'iscritto;
4) nei casi di decesso dei genitori o dei fratelli e sorelle purchè risulti che erano a carico dell'iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-9