Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 7
In vigore dal 16 feb 1976
In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, il diritto all'indennità prevista dall', n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza:
1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota di indennità pari al quoziente ottenuto dividendo l'indennità complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purchè nelle predette condizioni di età o di stato;
2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;
3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;
4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali;
5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali;
6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purchè non coniugati, in parti uguali;
7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-7