Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 3
In vigore dal 16 feb 1976
Il fondo di previdenza provvede:
1) a corrispondere un'indennità agli iscritti indicati nel precedente al momento in cui cessano definitivamente per qualsiasi causa dal servizio, ovvero ai superstiti indicati nel successivo se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Tale indennità è stabilita nella misura indicata nel successivo ;
2) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall', nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.
Per i punti 1) e 2) del citato , devono essere stabilite le misure minima e massima, mentre per i punti 3) e 4) dello stesso articolo, deve essere stabilita la misura fissa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-3