Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 10

In vigore dal 16 feb 1976
Le domande di sovvenzione, corredate dai documenti probatori, possono essere inoltrate al consiglio di amministrazione o direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio. Le sovvenzioni previste ai numeri 3) e 4) dell', vengono concesse con carattere d'urgenza nella misura fissa, stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo, secondo le disponibilità di cui al precedente , lettera b) su apposita istanza, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, presentata dagli interessati direttamente al consiglio di amministrazione. Nel caso di decesso dell'iscritto la predetta sovvenzione è corrisposta in ordine di precedenza ai superstiti indicati nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-10

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