Art. 9
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 9

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In vigore dal 16 feb 1976
Le sovvenzioni di cui al n. 2) dell' possono essere concesse: 1) nei casi di malattia o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni dell'iscritto al fondo, del coniuge o dei figli a carico; 2) nei casi di gravi malattie o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni di comprovata gravità dei genitori o dei fratelli e sorelle che siano a carico dell'iscritto; 3) nei casi di decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli che erano a carico dell'iscritto; 4) nei casi di decesso dei genitori o dei fratelli e sorelle purchè risulti che erano a carico dell'iscritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-9