Art. 5
In vigore dal 24 mar 1976
Un rappresentante dell'amministrazione regionale partecipa alle riunioni degli organi consultivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile, quando si trattino problemi di pesca che presentano particolare interesse per la regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1975
LEONE
MORO - GIOIA - GUI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 55
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-12;913#art-5