Art. 2
In vigore dal 24 mar 1976
Nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonché la sovraintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-12;913#art-2