Art. 4

In vigore dal 24 mar 1976
L'amministrazione regionale nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-12;913#art-4

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Art. 4 Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima. — Testo vigente | Portale Normativo