Art. 1
In vigore dal 24 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto, legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile, per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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La regione siciliana esercita le attribuzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera l), dello statuto speciale della regione siciliana ed in conformità al presente decreto, fermo restando il disposto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-12;913#art-1