Art. 3
In vigore dal 24 mar 1976
L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli precedenti è sottoposto alle limitazioni derivanti dalle esigenze militari, di pubblica sicurezza, nel rispetto dello art. 31 dello statuto, nonché dai servizi di carattere nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-12;913#art-3