Art. 6
In vigore dal 31 dic 1975
Nel territorio della Sicilia i comitati provinciali di beneficenza ed assistenza pubblica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.
Fino a quando non avrà diversamente provveduto con proprie norme, la regione ha facoltà di avvalersi, per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti a norma del presente decreto, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza di cui al precedente comma che, all'uopo, saranno integrati, nella composizione, da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'assessore regionale competente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1975
LEONE
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 99
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;636#art-6