Art. 2

In vigore dal 31 dic 1975
La regione provvede per il proprio territorio: a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 173; b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locali di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei Istituti in favore di minori e di anziani, nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori; c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi; d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; e) agli interventi per i profughi italiani e, per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sicilia ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità; g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;636#art-2

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