Art. 4
In vigore dal 31 dic 1975
Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi operanti in Sicilia.
Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.
La vigilanza e la tutela esercitate dagli enti di cui al primo comma del presente articolo su istituti aventi propria personalità giuridica e sede nel territorio della regione siciliana sono svolte dagli organi regionali.
Rappresentanti della regione fanno parte degli organi amministrativi degli enti pubblici di cui al presente articolo quando sono chiamati a deliberare in materie che, comunque, interessino la regione siciliana.
Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella Sicilia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;636#art-4