Art. 3
In vigore dal 31 dic 1975
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali; nonché agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi stranieri;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni;
3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all'assistenza dei profughi stranieri;
4) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sicilia, previsti dai punti a) e b) dell' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall' del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, nonché alle persone giuridiche private che provvedono al ricovero dei minori, vecchi e invalidi con rette erogate da enti pubblici o che svolgono, comunque, attività pubblica di assistenza e beneficenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;636#art-3