Art. 5

In vigore dal 31 dic 1975
Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione siciliana che attengano ad esigenze di carattere unitario in quanto connesse con materie di competenza statale, specie con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma è attribuito al Consiglio dei Ministri. Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;636#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo