Art. 7
In vigore dal 31 dic 1975
La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando, fino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;635#art-7