Art. 8
In vigore dal 31 dic 1975
Il termine previsto dal primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.
Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1975
LEONE
MORO - SPADOLINI - VISENTINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;635#art-8