Art. 4

In vigore dal 31 dic 1975
Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nelle materie indicate nell', dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui allo stesso . La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
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