Art. 1
In vigore dal 31 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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L'amministrazione regionale esercita, nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie.
A tal fine tutti gli atti previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopraindicate sono adottati dall'amministrazione regionale che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Restano, tuttavia, subordinate al nulla-osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della citata legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.
La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;635#art-1