Art. 3

In vigore dal 31 dic 1975
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all' l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi dell'assistenza specializzata di istituti scientifici o tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-30;635#art-3

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