Titolo IV
Art. 19
Contributo
In vigore dal 5 ago 1975
La misura del contributo per gli iscritti alla gestione per l'assistenza sanitaria è stabilita dal comitato nazionale dei delegati di anno in anno in relazione alle necessità finanziarie ed alla autonomia della gestione stessa ed in conformità della convenzione di cui all' della legge 11 novembre 1971, n. 1046.
Per quanto riguarda la cessazione dall'obbligo della contribuzione vale quanto previsto al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-19