Titolo III
Art. 8 bis
In vigore dal 1 apr 1978
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilità, in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa.
Il suddetto supplemento è utile ai fini della reversibilità nei confronti dei superstiti di cui al successivo ivi compresi i superstiti già titolari di pensione a carico della Cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-8-bis