Titolo IV

Art. 21

Iscrizione facoltativa

In vigore dal 5 ago 1975
L'iscrizione all'assistenza malattia, sotto forma facoltativa, è estesa ai titolari di pensione diretta ed indiretta a carico della Cassa, alle condizioni dell'iscrizione obbligatoria e con le modalità che saranno di volta in volta previste dall'atto di convenzione di cui al precedente . Il comitato nazionale dei delegati può deliberare la assunzione a carico della gestione dell'onere totale o parziale riflettente l'iscrizione all'assistenza malattia dei titolari di pensioni dirette ed indirette per un periodo non superiore a quello di scadenza dell'atto di convenzione vigente al momento della delibera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-21

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