Titolo IV

Art. 17

Iscrizione

In vigore dal 5 ago 1975
L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o di assistenza di malattia e decorre dalla data dell'iscrizione alla Cassa. Per le modalità di iscrizione valgono le norme previste al precedente . All'atto della denuncia di iscrizione di cui al terzo comma dello stesso articolo, l'interessato dovrà precisare se gode di altra forma obbligatoria di assistenza malattia producendo in caso affermativo la documentazione dell'ente assicuratore. L'iscritto alla gestione nei cui confronti insorga il diritto ad altra forma di assicurazione o assistenza di malattia obbligatoria, dovrà darne comunicazione alla Cassa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Trascorso inutilmente detto termine è in ogni caso dovuto il contributo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-17

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