Titolo III

Art. 15

Decorrenza della pensione

In vigore dal 5 ago 1975
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è maturato il diritto. L'interessato dovrà farne domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda può essere inoltrata entro i sei mesi precedenti alla maturazione del diritto, con riserva di presentare i documenti necessari in data successiva alla maturazione del diritto stesso. La Cassa, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, richiederà la completa documentazione da presentare al momento del conseguimento del diritto. La pensione sarà liquidata dalla giunta entro novanta giorni dalla presentazione della completa documentazione. Decorso tale termine la Cassa è tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne sia fatta domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Durante l'accertamento dello stato di invalidità il pagamento dei contributi è sospeso. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto. Gli aventi diritto dovranno farne domanda alla Cassa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto. Dopo tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con un massimo di cinque annualità di arretrati, senza interessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-15

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